DEFINIZIONE: contratto con cui una parte, il locatore, si obbliga a far godere all’altra, il conduttore, un bene immobile per un tempo determinato e in cambio di un certo corrispettivo, con l’impegno da parte di quest’ultimo restituirlo alla scadenza convenuta nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto.
La normativa è molto variegata e soggetta a frequenti aggiornamenti.
I più importanti, sono:
- CONTRATTO AD USO ABITATIVO LIBERO
Ha una durata non inferiore a quattro anni, rinnovabile per altri quattro, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda destinare l’immobile ad altri usi o effettuare sullo stesso determinate opere o addirittura venderlo nei casi e nei modi previsti dall’art. 3 della stessa legge.
- CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO AGEVOLATO
Si caratterizza per la presenza di un canone che le parti possono convenire all’interno di fasce di oscillazione fissate dagli accordi locali. La durata minima è di 3 anni, prorogabile di altri 2, salvo disdetta.
- CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO TRANSITORIO
Vengono stipulati con la finalità di soddisfare esigenze di natura momentanea del conduttore e del locatore legate a esigenze lavorative, formative e di apprendistato. Di conseguenza la durata non può superare i diciotto mesi.
Ogni tipo di contratto visto avrà un proprio schema da seguire e particolari clausole che variano in base al regime giuridico di ciascuno. Ci sono tuttavia degli elementi che si definiscono “essenziali” del contratto di locazione ad uso abitativo, che li accomunano tutti, ovvero la data della stipula; le generalità dei contraenti; la descrizione dell’immobile; l’importo del canone; le spese annue dovute e la durata.
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